1. Oltre alle norme generali di cui all'articolo 7, alla produzione biologica animale si applicano le seguenti norme:
a) riguardo all'origine degli animali ottenuti con tecniche di produzione biologica, di seguito denominati «animali biologici»:
1) gli animali biologici devono essere nati e allevati in aziende biologiche;
2) a fini di riproduzione, possono essere introdotti in un'azienda biologica animali allevati in modo non biologico, a specifiche condizioni stabilite dal Ministero
b) riguardo alle pratiche zootecniche e alle condizioni di stabulazione:
1) le persone addette alla cura degli animali devono possedere conoscenze e competenze adeguate in materia di salute e benessere degli animali;
2) le pratiche zootecniche, compresa la densità degli animali, e le condizioni di stabulazione devono garantire che siano soddisfatte le esigenze fisiologiche, etologiche e di sviluppo degli animali;
3) gli animali devono avere permanentemente accesso a spazi liberi all'aperto, di preferenza pascoli, sempreché lo permettano le condizioni atmosferiche e la configurazione del terreno;
4) il numero di animali deve essere limitato al fine di evitare il sovrapascolo, il calpestio del terreno, l'erosione o l'inquinamento provocato dagli animali o dallo spandimento delle loro deiezioni;
5) gli animali biologici devono essere tenuti separati o facilmente separabili dagli altri animali;
6) è vietato tenere gli animali legati o in isolamento, salvo singoli capi per un periodo limitato e per fondati motivi veterinari, di sicurezza o di benessere animale;
7) il trasporto degli animali al macello deve avere una durata il più possibile limitata;
8) agli animali devono essere risparmiate il più possibile le sofferenze, comprese le mutilazioni;
9) gli apiari devono essere ubicati in aree con sufficiente disponibilità di fonti di nettare e polline costituite essenzialmente da coltivazioni biologiche, da flora spontanea o da una combinazione di
10) le arnie e il materiale utilizzato in apicoltura devono essere fabbricati in materie naturali, con l'obbligo di utilizzare cera proveniente dall'agricoltura biologica;
11) è vietata la distruzione delle api nei favi come metodo associato alla raccolta dei prodotti dell'apicoltura;
c) riguardo alla riproduzione:
1) la riproduzione non deve essere indotta da trattamenti ormonali, eccetto per la cura di disturbi riproduttivi;
2) è vietata la donazione e il trasferimento di embrioni;
3) le sofferenze e la mutilazione degli animali sono evitate grazie ad una scelta oculata della razza;
d) riguardo all'alimentazione:
1) gli animali devono essere nutriti con mangimi biologici, che possono includere una certa proporzione di mangimi provenienti da unità aziendali in via di conversione all'agricoltura biologica, atti a soddisfare il fabbisogno nutrizionale dell'animale nei vari stadi del suo sviluppo;
2) gli animali devono avere permanentemente accesso al pascolo o a foraggi grossolani;
3) gli additivi per mangimi possono essere utilizzati solo se autorizzati ai sensi dell'articolo 11;
4) è vietato l'uso di stimolanti della crescita e di aminoacidi sintetici;
5) i mammiferi lattanti devono essere nutriti con latte naturale, di preferenza materno;
e) riguardo alla prevenzione delle malattie e alle cure veterinarie:
1) la prevenzione delle malattie deve essere realizzata mediante la selezione delle razze e dei ceppi, le pratiche
2) i focolai di malattia devono essere trattati immediatamente per evitare sofferenze agli animali; i medicinali allopatici, compresi gli antibiotici, possono essere utilizzati in caso di necessità, ove risultino inappropriati i prodotti omeopatici, fitoterapici e altre terapie.